Informazioni
L'autenticazione avviene immediatamente.
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazioni amministrative.
Richiesta
L'autentica di copia consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale, viene scritta alla fine della copia con l'indicazione della data, luogo del rilascio, numero di fogli impiegati, il nome e cognome del pubblico ufficiale, la qualifica rivestita, nonché l'apposizione della propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.
Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Nel caso in cui la copia autentica di un documento debba essere presentata ad una pubblica amministrazione o ad un gestore di pubblico servizio, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione previa esibizione dell'originale.
Per ottenerne l'autenticazione, occorre presentarsi con l'originale ed una copia del documento da autenticare, oltre ad una copia di un documento di riconoscimento.
L'autenticazione sconta l'imposta di bollo ai sensi di Legge, salvo che ne venga prevista l'esenzione da una particolare norma esentativa.
N.B. : Modalità alternative all'autenticazione di copia:
Sulla base di quanto previsto dall'articolo 19 del D.P.R. 445/2000, l'interessato può , anziché presentare copia autenticata del documento, rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, per quanto riguarda la conformità di:
- copia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione;
- copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
- copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati