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Assegno al nucleo famigliare numeroso (erogato dall'INPS)

L'INPS concede il beneficio per l'erogazione di un assegno per i nuclei in cui siano compresi almeno tre figli minori, per tredici mensilità.

Nucleo familiare: 
Si intende per nucleo familiare la composizione familiare che risulta dal certificato anagrafico oltre alle eventuali persone a carico ai fini IRPEF del  richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica.

Requisiti: Possono richiedere l'assegno per il nucleo familiare i cittadini italiani o comunitari nel cui nucleo familiare siano compresi almeno tre figli minori, e con un reddito ISE che non superi il valore stabilito annualmente dall'INPS.

Quando si fa richiesta:
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo  per il quale è richiesto l'assegno.

Dove si ritira la richiesta: Presso l'Ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico.

Dove si presenta la  richiesta:
Presso l'Uffico Segreteria negli orari di apertura al pubblico, che trasmetterà la richiesta di pagamento all'INPS.
 

Come avviene il pagamento:
L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata.

 

Possono richiedere l'assegno anche i Cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici
 

Informazioni

Normativa di riferimento:

Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n.306 del 15.7.1999 contenente il Regolamento attuativo degli artt.65 e 66 della Legge n.448 del 23.12.1998 modificati dall'art.50 della Legge n.144 del 17.5.1999

Eventuale operatività:

Silenzio assenso

Modalità di avvio:

Istanza di parte