Per poter consentire la pratica del gioco all'interno di un pubblico esercizio, l'esercente deve essere già in posseso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 86 del T.U.LL.P.S. R.D. 18.6.1931 n. 773 (vedasi scheda).
Si considerano, tra gli altri, giochi leciti:
* le bocce, i giochi da tavolo, le carte, il biliardo ed altri apparecchi meccanici (ad es. calcio-balilla, biliardino, dardi, kiddie rides, juke-box);
* gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore (art. 110 c. 6 del T.U.LL.P.S.);
* gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadgets, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità (art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.LL.P.S.);
* gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita (art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.LL.P.S.).
Gli esercizi autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento sono:
* bar, caffè ed esercizi assimilabili;
* ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
* stabilimenti balneari;
* alberghi e strutture ricettive assimilabili;
* sale pubbliche da gioco;
* circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
* agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
* sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Ministero delle Finanze 31.1.2000 n. 29;
* esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110 T.U.LL.P.S.
Per poter praticare il gioco negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 T.U.LL.P.S. deve essere presentata una S.c.i.a. (Segnalazione certificata di inizio attività) al Comune tramite il portale del SUAP Comunità Montana di Valel Camonica (indirizzo web
http://www.suap.cmvallecamonica.bs.it/), da parte del:
* titolare in caso di ditta individuale;
* legale rappresentante in caso di società;
* presidente nel caso di un circolo.
Una volta presentata la S.c.i.a. sopradescritta, l'attività può essere iniziata da subito.
Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS deve essere rapportato alla tipologia ed alla superficie del locale (nel dettaglio si veda il D.Dir. A.A.M.S. del 27.7.2011). La superficie da considerare per il contingentamento, ai sensi dell'art. 16 lett. d) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, è esclusivamente l'area di somministrazione interna dell'esercizio. Infatti, ai sensi dell'art. 7 di tale Regolamento, non è consentita la collocazione di congegni di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.LL.P.S. all'esterno dei locali.
Il pubblico esercizio deve esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti, ossia l'elenco, predisposto ed approvato dal Questore e vidimato dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizazione, dei giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento.
Requisiti:
Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della normativa antimafia:
* nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 565;
* nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.
E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli art.i 11,12 e 92 del T.U.LL.P.S.,r.d. 18.6.1931 n.773.
* nel caso di impresa individuale, a carico del titolare;
* nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.