Informazioni
L'autenticazione avviene immediatamente
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Silenzio assenso
Istanza di parte
L''autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.
Il funzionario incaricato presso l'Ufficio Anagrafe può autenticare solamente le sottoscrizioni apposte in calce a:
· Non è invece possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:
In tali casi sarà necessario rivolgersi ad un notaio.
Al fine dell'identificazione da parte dell'ufficio, occorre essere muniti di un documento di identità .
L'autenticazione sconta l'imposta di bollo ai sensi di Legge, salvo che ne venga prevista l'esenzione da una particolare norma esentativa.
Casi particolari:
- per i minorenni, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore;
- per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore;
- per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell’identità del dichiarante;
- se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento
- se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione;
- se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace, se l'incapacità non è temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.