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Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, approvato con D.P.R. 30 Maggio 1989, n° 223
Silenzio assenso
Istanza di parte
Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, approvato con D.P.R. 30 Maggio 1989, n° 223, prevede al suo articolo 33 che “l'Ufficiale d'Anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di Legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (…) può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale d'Anagrafe d'ordine del Sindaco”.
Da ciò si evince, in maniera chiara ed inequivocabile, come non sia assolutamente possibile, da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, rilasciare informazioni anagrafiche di qualsiasi tipo se non in forma certificativa.
Per tale motivo, in nessun caso vengono fornite informazioni anagrafiche a mezzo telefono, pertanto si invita cortesemente ad astenersi da richieste e sollecitazioni in tal senso.
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 26 Ottobre 1972, n° 642, con riferimento all'art. 4 dell'allegato “A” tariffa Parte I (modificata con D.M. 20 Agosto 1992), le certificazioni anagrafiche richieste da uffici notarili, avvocati, banche, agenzie per le informazioni, agenzie di recupero crediti, ecc., sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, come ribadito dal Ministero delle Finanze con proprie risoluzioni (a tal proposito si vedano la Risoluzione Ministeriale n° 450825 del 10.11.1990 e la Risoluzione Ministeriale n° 301694 del 21.11.1986).
Non saranno pertanto accolte richieste di esenzione dall'imposta di bollo non compatibili con l'attività e l'oggetto sociale di tali soggetti, comunque formulate.
Ai fini del rilascio della certificazione, è necessario fornire una copia di un documento di identità del richiedente (persona fisica o legale rappresentante della società), o comunque consentirne l'identificazione, come prescritto dal Ministero dell'Interno con circolare n° 15/92 del 12 Agosto 1992.
L'eventuale rilascio di notizie circa il luogo di emigrazione è soggetto esclusivamente al verificarsi delle condizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici n° 11 del 20 Maggio 2003 (notifica di atti processuali, con rilascio a soggetto munito di apposita delega), ed è esteso anche ai soggetti individuati nel successivo chiarimento ministeriale del 31 Maggio 2006 (“... altri soggetti, diversi dagli studi legali, interessati o loro delegati, qualora sussistano motivazioni giuridicamente tutelate ...”), ed è comunque soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo, con l'unica eccezione delle procedure giudiziali per le quali sia già stato assolto il contributo unificato (Legge n° 91/2002), la cui dimostrazione è comunque a carico del richiedente.
L'eventuale invio di certificazioni a mezzo fax o posta elettronica è consentito unicamente alle condizioni di cui al parere del Ministero dell'Interno del 23 Febbraio 2007 (preventivo assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, accollo delle spese di spedizione da parte del richiedente).
Quanto sopra premesso, per il rilascio delle certificazioni anagrafiche è necessario far pervenire all'Ufficio Anagrafe del Comune – Via San Marco, 19 – 25050 SAVIORE DELL’ADAMELLO (BS), a mezzo posta: