Dall’11 dicembre 2014 i coniugi che intendono separarsi o far cessare gli effetti del loro matrimonio possono concludere un accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché delle condizioni di modifica di separazione o di divorzio, innanzi al Sindaco quale Ufficiale dello stato civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
Ci si può attivare presso l’ufficio di stato civile, esclusivamente alle seguenti condizioni:
· NON ci siano figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o figli economicamente non autosufficienti;
· Non serva alcun atto di disposizione patrimoniale (ad esempio relativo alla casa di proprietà, l’assegno di mantenimento).
Qualora si scelga di attivare la procedura di cui sopra presso l’ufficio dello Stato Civile ( a scelta tra quello del Comune di residenza di uno degli interessati o quello presso cui è iscritto/trascritto l'atto di matrimonio), è opportuno contattare il funzionario incaricato per prendere appuntame