Gli imprenditori che intendono avviare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per particolari categorie di utenti, in particolare:
a) al domicilio del consumatore
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime
d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), legge 287/91, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche
g) nelle scuole
negli ospedali
nelle comunità religiose
in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
h) nei mezzi di trasporto pubblico possono presentare la segnalazione certificata di inizio attività indirizzata allo sportello unico per le attività produttive utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito del SUAP della Comunità Montana di Valle Camonica (http://www.sportellotelematico.cmvallecamonica.bs.it/).
La segnalazione deve essere firmata dal titolare dell'attività, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
Gli imprenditori, i professionisti e le associazioni di categoria che intenderanno avvalersi del canale on-line, dovranno essere in possesso delle credenziali di affidabilità, di casella di posta elettronica certificata - PEC e di firma digitale. I professionisti e le associazioni di categoria che presenteranno scia per conto di soggetti terzi, dovranno allegare una procura speciale sottoscritta dal rappresentante e scansionata.
L'autorizzazione per l'attività mantiene la natura di licenza di polizia, ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., ed è pertanto soggetta all'accertamento delle condizioni di sorvegliabilità.
In base alla clausola di cedevolezza di cui all'art. 84 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59, le disposizioni di tale decreto, anche in materia di somministrazione di alimenti e bevande, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.