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30 giorni
art. 86 R.D. 18.6.1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
Silenzio assenso
Istanza di parte
Ai sensi dell'art. 86 del T.U.LL.P.S., per poter tenere giochi leciti in un pubblico esercizio, è necessario munirsi di apposita licenza, che va esposta all'interno dell'esercizio in modo ben visibile.
All'interno dell'esercizio è incoltre obbligatoria, ai sensi della vigente normaltiva, l'esposizione in luogo ben visibile della tabella dei giochi proibiti.